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giurisprudenza

Il legale stipula il patto di quota lite ma solo dopo il deposito della sentenza: è truffa (Cass., Sez. II Pen., 13 ottobre 2011, n. 36891)

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due avvocati condannati in primo grado per il reato di truffa aggravata perpetrata ai danni della propria cliente, per aver stipulato con quest’ultima un patto di quota lite (all’epoca ancora illecito) solo alla fine della causa civile di risarcimento danni, quando la sentenza che accertava e liquidava l’ammontare del danno era già stata depositata.
Ritiene la Corte che correttamente il giudice ha riqualificato tale fatto dalla fattispecie di appropriazione indebita a quella di truffa, in quanto l’aver proposto il patto tacendo l’illiceità del medesimo e l’aver sottoscritto il patto non all’inizio della causa bensì a sentenza emessa, approfittando sia del rapporto fiduciario che della estraneità della cliente alle questioni giuridiche, configurano gli artifici e raggiri che hanno indotto la cliente stessa in errore sulle pretese dei legali.
Nel caso di specie, i due legali avevano ottenuto in sede di gravame una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione che confermava però la decisione di primo grado sulle questioni civili del risarcimento dei danni della parte civile.

A cura di Graziella Sarno

Allegato:
36891-2011