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giurisprudenza

Il legittimo impedimento a comparire è rappresentato dalla concomitanza degli impegni professionali a condizione che il difensore ne dia immediata comunicazione al Giudice e sussista l’impossibilità ad avvalersi di un altro difensore o sostituto processuale in entrambi i procedimenti ( Cass., Sez. Un. Pen., 2 febbraio 2015, n. 4909)

La Corte di Cassazione a sezioni unite – dopo avere rivisto i vari orientamenti giurisprudenziali che hanno individuato le varie ipotesi di configurabilità dell’impedimento legittimo a comparire nel processo penale – ha ritenuto – con riguardo all’ipotesi della mera concomitanza di altri impegni professionali – vincolante l’obbligo del difensore di prospettare, con assoluta tempestività al Giudice cui chiede il rinvio, il proprio impedimento che deve presentare la caratteristica dell’obbiettività, nel senso che la priorità dell’esigenza difensiva nel procedimento “pregiudicante”, deve trovare il suo fondamento non nella soggettiva opinione del difensore, ma deve risultare legata a specifiche circostanze, oltre all’assenza di un altro co-difensore, che possa validamente difendere l’imputato ed all’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 cpp, sia nel processo cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio, con conseguente congelamento del termine prescrizionale fino ad un massino di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso.

 

a cura di Guendalina Guttadauro