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giurisprudenza

Il magistrato che conceda la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo in assenza dei necessari presupposti è responsabile per i danni subiti dall’impresa (Cass., Sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4662)

La sentenza in commento trae origine dalla domanda risarcitoria formulata da un’impresa nei riguardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per far valere la responsabilità civile di due magistrati, giudice istruttore e Presidente del Tribunale, che nell’ambito di un giudizio di opposizione a d.i. avevano, rispettivamente, deciso di concedere -pur ritenendo che difettasse il fumus boni iuris- la provvisoria esecuzione del d.i. dell’importo di Lire 631.431.057, subordinandola alla prestazione di una idonea cauzione; e dichiarato l’esecutorietà del d.i. a seguito della prestazione della cauzione.

Una volta pagata la somma ingiunta, infatti, l’opposizione venne accolta, ma l’impresa non potè recuperare quanto versato a causa del fallimento sia della società opposta sia della società che, nella veste di garante, aveva rilasciato la cauzione.

Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione sul rilievo che, sebbene la concessione della provvisoria esecuzione fosse da qualificarsi come certamente colposa (alla stregua del principio affermato da  Corte Cost. 1989/295, secondo cui l’art. 648 c.p.c., in tutti e due i suoi commi, esige per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto il fumus boni iuris), il comportamento scorretto del creditore ingiungente -consistito nel produrre una fideiussione non valida, sia perchè prestata da un soggetto che non aveva natura di primario istituto bancario o assicurativo nazionale, sia perchè priva della condizione di efficacia costituita dalla sottoscrizione del beneficiario- avrebbe integrato un contegno addirittura doloso, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del magistrato e l’evento dannoso.

Inoltre, la C.A. escludeva la responsabilità dei due magistrati anche sotto altro profilo, ovvero quello della mancata verifica della conformità della cauzione alle prescrizioni impartite con il provvedimento che subordinava al rilascio della stessa la provvisoria esecuzione, e ciò in assenza di una prescrizione di legge in tal senso.

Avverso tale pronuncia l’impresa propone ricorso per cassazione, denunciando innanzitutto violazione degli artt. 41 c.p. e 648 c.p.c., e la Corte lo accoglie ritenendo fondato e assorbente tale primo motivo.

Afferma la S.C., infatti, che in tema di responsabilità extracontrattuale per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale il giudice di merito deve applicare il principio della “condicio sine qua non”, temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 del c.p.; cosicché, in caso di comportamento colposo di un soggetto idoneo a cagionare un danno, la condotta dolosa di altro soggetto che non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, non è idonea ad interrompere il nesso causale con l’evento dannoso, ma potrà, al più, assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili.

Nel caso di specie, la prestazione di una cauzione non idonea non costituiva una circostanza “autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto”, idonea ad interrompere il nesso causale tra la colposa concessione della provvisoria esecuzione e l’evento dannoso, giacché, secondo una valutazione “ex ante”, non era del tutto inverosimile che il creditore prestasse una cauzione non conforme, posto che le prescrizioni impartite servivano ad evitare proprio tale eventualità.

Tanto più che nella fattispecie non era stato neppure rispettato il principio secondo cui la concessione della provvisoria esecuzione deve essere sempre preceduta (e non seguita) dalla verifica della “corrispondenza dell’offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati dell’art. 648 c.p.c., comma 2” (Corte Cost., sent. 2 maggio 1984, n. 137).

Pertanto, la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio per la decisione nel merito alla Corte d’Appello.

È auspicabile che tale condivisibile pronuncia sensibilizzi ulteriormente i giudici di merito a verificare rigorosamente la ricorrenza dei presupposti necessari per la concessione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi, attesi i danni ingenti che in difetto possono derivare alle parti ingiunte per il pericolo di mancata restituzione di quanto versato anche in caso di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

A cura di Stefano Valerio Miranda