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giurisprudenza

Il malfunzionamento della casella pec addebitabile ad un terzo costituisce errore scusabile che impedisce il perfezionamento della notifica per il destinatario (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970)

La sentenza in oggetto afferma due principi di particolare rilievo in tema di notificazioni a mezzo posta elettronica certificata delle sentenze di primo grado.

Anzitutto, il Consiglio di Stato precisa che, in caso di attestazione di conformità della sentenza notificata su un documento informatico separato da questa, la mancata indicazione del riferimento temporale, dell’impronta “hash”, del nome del file e dell’indirizzo di posta elettronica certificata sono mere irregolarità, che non comportano nullità della notificazione quando sia allegato alla p.e.c. il duplicato informatico o la copia informatica, estratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it, della sentenza da notificare senza che sia contestata dal destinatario la conformità della stessa sentenza a quella effettivamente pubblicata dal Giudice di primo grado.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato afferma che il malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata del destinatario della notificazione, se addebitabile ad un terzo (quale il gestore della stessa casella di posta) che abbia specificamente attestato tale malfunzionamento con dichiarazione assistita dalla particolare fede di cui all’art. 2700 c.c., costituisce errore scusabile idoneo a far venire meno gli effetti della notifica pec per il destinatario. Con la conseguenza che la notifica non può ritenersi perfezionata, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, nella data di consegna della pec.

A cura di Giovanni Taddei Elmi