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giurisprudenza

Il mancato deposito del fascicolo di parte entro il termine per il deposito della conclusionale impone al giudice dell’appello di pronunciarsi allo stato degli atti (Cass., Sez. III, Ord., 8 gennaio 2020, n. 127)

La Suprema Corte ha accolto il ricorso promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello competente che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione in virtù del mancato deposito tempestivo del fascicolo di parte contenente anche copia della sentenza gravata.

La Cassazione, in particolare, ha ritenuto che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto decidere la causa allo stato degli atti anziché dichiarare l’impugnazione improcedibile in quanto l’articolo 347 c.p.c., comma 2, stabilisce l’onere per l’appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata non comminando, in caso di omissione, la sanzione dell’improcedibilità, diversamente da quanto previsto nel successivo art. 348 c.p.c. che disciplina le diverse ipotesi di mancata costituzione nei termini per l’omessa comparizione dell’appellante.

Nella propria decisione, la Corte chiarisce inoltre la natura “sanzionatoria” della decisione allo stato degli atti non essendo in ogni caso consentito al giudice “di avvalersi di poteri direttivi o di ragionamenti presuntivi sulla supposta carenza di volontà della parte di rinunciare agli atti”, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui l’omissione non sia imputabile alla parte potendosi in questo caso far ricorso alla rimessione in termini.

A cura di Sofia Lelmi