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giurisprudenza

Il mancato pagamento degli onorari all’avvocato cui sia stato revocato il mandato non legittima quest’ultimo ad ostacolare la prosecuzione della difesa (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2011, n. 24080)

Commette illecito disciplinare per violazione degli artt. 33, 42 e 43 del Codice Deontologico Forense, nonché dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza l’avvocato che a seguito di revoca del mandato non consegna la documentazione al cliente o al nuovo difensore, ancorché non abbia ricevuto il pagamento delle proprie spettanze. E’ quanto ha precisato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento.
Nel caso in esame un avvocato, a revoca avvenuta, non aveva riconsegnato al cliente, nonostante le numerose richieste, la documentazione e la contabilità delle spese sostenute, come pure le copie in forma esecutiva della sentenza, in tal modo precludendo o comunque rendendo più difficoltosa la prosecuzione della difesa e in particolare l’esecuzione del titolo.
La Corte di Cassazione ha ribadito la sussistenza della responsabilità disciplinare in capo all’incolpato, che si era univocamente mosso nella direzione di evitare la consegna delle copie della sentenza, pur sapendo che la loro mancata acquisizione avrebbe impedito al cliente di agire esecutivamente.
Pertanto è stata esclusa la rilevanza di eventuali declaratorie di disponibilità invocate dal legale a sua discolpa, alle quali, al di là delle forme, erano puntualmente seguiti atteggiamenti di segno esattamente contrario.
 

A cura di Guendalina Carloni