Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il mancato rilascio della procura alle liti determina l’inesistenza di tale atto, ma non anche del relativo atto di citazione (Cass., Sez. II, 22 ottobre 2015, n. 21533)

Con la sentenza in commento vengono ribaditi due principi di diritto, l’uno relativo all’impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione dell’ordinanza resa ex artt. 28 e ss. L. n. 794/1942 e l’altro relativo alle ripercussioni processuali conseguenti all’inesistenza di una valida procura alle liti.Con riguardo al primo tema, la Suprema Corte di Cassazione, dopo aver ribadito il principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un dato provvedimento giurisdizionale vada effettuata in base al c.d. principio dell’apparenza e cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione dell’azione e del provvedimento compiuto dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, afferma che poiché il provvedimento impugnato ha la forma di un’ordinanza emessa ex artt. 28 e ss. della legge n. 794 del 1942 e poiché avverso il medesimo, a prescindere dal suo contenuto, non è proponibile il rimedio dell’appello in quanto emesso da una Corte di Appello, avverso il detto provvedimento è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.Con riguardo alla seconda questione la Corte di Cassazione afferma poi che il mancato rilascio della procura alle liti determina l’inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell’atto di citazione che è pertanto idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente.Nel caso di specie l’Avv. M.G. chiedeva ed otteneva alla Corte d’Appello di Milano ordinanza ex art. 28 e ss. della L. n. 794/1942 nei confronti di un proprio cliente; tuttavia il ricorso introduttivo non veniva sottoscritto dal medesimo avvocato M.G. che non partecipava nemmeno all’udienza camerale e veniva invece sottoscritto dall’avv. R.G., alla quale tuttavia M.G. non aveva rilasciato alcuna procura alle liti.Sulla scorta dei suddetti principi la Corte di Cassazione, ritenuto ammissibile il ricorso proposto ex art. 111 c.p.c., dichiarava la nullità dell’ordinanza impugnata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, affinché provvedesse ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod. proc. civ.

A cura di Silvia Ventura