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giurisprudenza

Il mancato rispetto dei termini a comparire nella citazione in appello, non impedisce l’operatività dei meccanismi di sanatoria con efficacia ex tunc previsti dall’art. 164 c.p.c. (Cass., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11549)

La Corte di Cassazione ha ribadito un principio importante secondo cui il rinvio operato dall’art. 359 cpc alle disposizioni dettate per il procedimento di primo grado fa sì che l’art. 164 cpc si renda applicabile anche in appello.

Difatti, la norma citata opera una distinzione tra le conseguenze della rinnovazione della citazione nulla per vizi afferenti alla vocatio in ius (che sono sanati con effetto ex tunc) e quella della citazione nulla per vizi relativi all’ editio actionis (che sono sanati con effetto ex nunc).

Nel caso di specie viene preso in esame il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis cpc, secondo il quale tra il giorno delle notifica della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni.

Il Supremo Collegio non ha considerato viziata la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che il vizio della vocatio in ius sia stato sanato con effetto retroattivo, ad opera della rinnovazione autorizzata dell’atto di citazione in appello, nè laddove rileva che l’effetto retroattivo ha impedito che la sentenza passasse in giudicato, dato che la sanatoria ha acquistato efficacia dal momento dell’esecuzione della notificazione nulla, ex art. 359 e 164 cpc, non essendo ancora decorso il termine per impugnare ex art. 327 cpc.

A cura di Guendalina Guttadauro