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giurisprudenza

Il Ministero della Giustizia è parte necessaria nei procedimenti di opposizione alla liquidazione delle spese relative al gratuito patrocinio (Cass., Sez. II, 8 aprile 2015, n. 7036)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha stabilito che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria.
La Corte di Cassazione si è espressa su un caso in cui un avvocato aveva proposto ricorso in Cassazione contro l’ordinanza con la quale il tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione degli onorari e dei diritti a lui spettanti in qualità di difensore d’ufficio di un imputato in un procedimento penale.
Secondo la Suprema Corte, ai sensi dell’art. 4 Dpr 30.05.2002, n. 115, le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, dunque il Ministero della Giustizia non può che essere litisconsorte necessario.
È stato inoltre osservato che il Ministero della Giustizia sarebbe dovuto essere, evidentemente, parte necessaria anche nel grado precedente, ovvero nell’ambito del procedimento introdotto con l’opposizione esperita ai degli artt. 84 e 170 del Dpr 115/2002.
La Corte di Cassazione, in ossequio anche ad un orientamento espresso dalle Sezioni Unite hanno sottolineato che posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 del DPR 155/2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività portate a termine ai fini di un giudizio penale, carattere di autonomo contenzioso avente ad oggetto contesa di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, è opportuno considerare parte necessaria dei procedimenti suddetti ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (Cass. Sez. Unite n. 8516 del 29.05.2012).
A cura di Elisa Martorana