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giurisprudenza

Il padre libero professionista può usufruire dell’indennità di maternità (Cass., Sez. Lav., 27 aprile 2018, n. 10282)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, confermando del resto quanto già sancito dalla Corte Costituzionale con la propria sentenza n. 385/2005, ci ricorda un importante principio in materia di fruizione dell’indennità di maternità del libero professionista.

La Suprema Corte di Cassazione afferma infatti che in seguito alla pubblicazione della sentenza c.d. “additiva di principio” n. 385/2005 della Corte Costituzionale, ai sensi degli artt. 70 e 72 del D.lgs. n. 151/2001 l’indennità di maternità possa essere fruita alternativamente da uno dei due genitori e dunque sia dal padre che dalla madre, siano essi lavoratori dipendenti  o liberi professionisti.

Precisa la Corte di Cassazione che si è trattato di una pronuncia di accoglimento c.d. “additiva di principio”, laddove l’illegittimità costituzionale ha colpito la norma nella sua porzione mancante, da cui derivava la violazione dell’obbligo di parità di trattamento e che pertanto esplica effetti applicativi e non meramente dichiarativi.

Nel caso di specie un avvocato otteneva sia in primo che in secondo grado la condanna della Cassa Nazionale Forense alla corresponsione in suo favore dell’indennità di maternità.

L’Ente, pur non contestando che detta indennità veniva richiesta e fruita dal padre libero professionista in alternativa alla madre, ritenendo che la sentenza della Corte Costituzionale avesse effetti meramente dichiarativi e non applicativi, impugnava la sentenza di merito innanzi alla Corte di Cassazione denunciando la violazione dell’art. 136 della Costituzione.

La Corte di Cassazione, affermando quanto sopra riassunto, rigettava il gravame della Cassa Nazionale Forense, confermando il diritto del padre avvocato di percepire la richiesta indennità di maternità.

A cura di Silvia Ventura