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giurisprudenza

Il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non è impugnabile dinanzi al TAR (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 1 settembre 2020, n. 1626)

Aderendo all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, il TAR Lombardia ribadisce che è inammissibile il ricorso volto all’annullamento del parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto non sussiste un interesse attuale e concreto all’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo di tale parere avente a oggetto la liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese, richiesto dall’avvocato ai fini della proposizione di una procedura monitoria, atteso che esso ha la sola funzione di precostituire la prova scritta necessaria per la proposizione di tale procedura e non è vincolante per il giudice civile (nello stesso senso v. T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 10 aprile 2019, n. 782; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 7 marzo 2018, n. 580; T.A.R. Toscana, sez. II, 5 luglio, 2012, n. 1268).

 

A cura di Giovanni Taddei Elmi