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giurisprudenza

Il praticante avvocato senza attestazione della pratica può essere riconosciuto come lavoratore subordinato (Cass., Sez. Lav., 22 febbraio 2011, n. 4271)

Il praticante avvocato al quale non sono mai stati consegnati i certificati di avvenuta accettazione della pratica o di compiuta pratica, può essere inquadrato come lavoratore subordinato dello studio secondo il CCNL per i dipendenti degli studi professionali.
La Suprema Corte nella sentenza n. 4271 del 22/02/2011 della Sezione Lavoro ha confermato quanto statuito in secondo grado dalla Corte d'Appello di Roma che, anche a seguito delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, aveva confermato da un lato i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato della praticante, dall'altro escluso il corretto inquadramento della sua prestazione come esclusivamente formativa e finalizzata a conseguire l'attestazione dei due anni di praticantato.
La Corte di merito aveva anche valutato come non attendibile la testimonianza resa da altri dipendenti dello studio, in costanza di loro rapporto di lavoro, oltre che riferita a circostanze del tutto generiche in merito all'inquadramento reale della praticante.
In particolare è ormai univoco l’orientamento della Suprema Corte, che con giurisprudenza ormai costante ha statuito che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato, requisiti che valgono a distinguerlo dal rapporto di lavoro autonomo, consistono nell’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione, mentre altri elementi, come l’obbligo di un orario e l’incidenza del rischio economico dell’attività lavorativa, hanno carattere sussidiario e sono utilizzabili ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato, specialmente quando nella fattispecie concreta non emergono elementi univoci a favore dell’una o dell’altra soluzione.

A cura di Matteo Cavallini