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giurisprudenza

Il principio del ne bis in idem non si applica tra azione disciplinare e azione penale, poichè la sanzione disciplinare è preordinata all’effettivo adempimento dei doveri inerenti il corretto esercizio della professione (Cass., Sez. Un., 6 novembre 2020, n. 24896)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha confermato l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione a carico dell’incolpato, ritenendo inammissibili i motivi del ricorso. In particolare, il Collegio ha riaffermato il principio secondo cui la sanzione disciplinare e la sanzione penale hanno diverse finalità, intensità e ambiti di applicazione: difatti, l’azione disciplinare è promossa indipendentemente dall’azione penale relativa allo stesso fatto, e ben può il procedimento disciplinare proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna con pena accessoria. Il Collegio ha, dunque, escluso l’applicazione del principio del ne bis in idem, atteso che la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicchè ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale.

 

 

A cura di Guendalina Guttadauro