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giurisprudenza

Il principio di scissione degli effetti della notificazione si applica anche agli atti amministrativi recettizi (Cass., Sez. Un., 17 maggio 2017, n. 12332)

Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione relativa al momento in cui deve considerarsi perfezionata la contestazione di una sanzione da parte di una Amministrazione pubblica (nella specie si trattava di una sanzione pecuniaria irrogata dalla Consob) quando, per legge, detta contestazione debba avvenire entro un termine perentorio (nella specie 180 giorni dalla data dell’accertamento dell’illecito amministrativo).

Secondo il ricorrente, infatti, la contestazione della violazione amministrativa sarebbe tempestiva solo se essa sia ricevuta dall’incolpato entro il termine di legge (nella specie appunto 180 giorni), in quanto si tratterebbe di un atto amministrativo recettizio e non di un atto processuale, sicché ad esso non sarebbero applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla notificazione a mezzo posta degli atti processuali e sarebbe determinante il momento in cui tale atto viene portato a conoscenza del destinatario.

Con la sentenza in esame, viceversa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il principio di scissione degli effetti della notificazione si applica, ai fini di stabilire la tempestività della contestazione, anche agli atti amministrativi recettizi di natura sanzionatoria, con la conseguenza che la contestazione deve considerarsi tempestiva, per il notificante, se essa è spedita entro il termine perentorio stabilito dalla legge, a nulla rilevando la data di ricevimento da parte dell’incolpato.

Secondo la Cassazione, infatti, il principio di scindibilità degli effetti della notificazione è l’unico che consente di bilanciare, secondo il principio di ragionevolezza, l’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie a causa di un fatto dei terzi che intervengono nella fase di trasmissione dell’atto e quello del destinatario di non vedere impedito l’esercizio dei propri diritti di difesa, esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza del contenuto dell’atto.

Pur rimanendo l’atto di natura recettizia e pur decorrendo i termini di difesa per l’incolpato solo a partire dalla data di ricevimento, la contestazione è tempestiva se spedita entro il termine stabilito dalla legge.

A cura di Giovanni Taddei Elmi

 

 

Allegato:
12332-2017