La Corte viene chiamata a valutare un procedimento ex art. 287 c.p.c nel quale si era accolta quale correzione di errore materiale una statuizione in ordine alle spese processuali.
In particolare il ricorrente lamentava in appello l’erronea attribuzione di una somma unica in luogo della medesima somma per ciascuna parte.
La Cassazione definitivamente ribadisce che il procedimento camerale di volontaria giurisdizione ex art. 287 c.p.c. non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa e quindi non può in alcun caso statuire diversamente dalla in ordine alla soccombenza e alle spese.
Pertanto accoglie il ricorso e cassa la sentenza che aveva modificato il provvedimento di condanna alle spese.
A cura di Simone Pesucci