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giurisprudenza

Il procedimento disciplinare pendente dinanzi ad un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sospeso per pregiudizialità penale, deve essere riassunto a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui il COA viene a conoscenza della definitiva conclusione del processo penale, con onere della prova a carico dell’incolpato che eccepisca la tardiva riassunzione (Cass., Sez. Un., 28 aprile 2015, n. 8572)

Nel dicembre del 2000, a causa dell’avvio di un procedimento penale sui medesimi fatti, un procedimento disciplinare avviato dal COA di Busto Arsizio nei confronti di un proprio iscritto veniva sospeso. Il processo penale si concludeva nel 2005 ma il procedimento disciplinare veniva riassunto dal COA soltanto nel marzo del 2008 e si concludeva con la condanna dell’incolpato. Il CNF rigettava il ricorso presentato dall’avvocato avverso la decisione del COA e pertanto veniva proposto ricorso per Cassazione, denunciando, in particolare, la violazione dell’art. 297 c.p.c., per non avere il CNF rilevato la tardiva riassunzione da parte del COA del procedimento disciplinare sospeso.
È doveroso premettere, come peraltro effettuato dalla stessa Corte di Cassazione, che l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento forense (L. n. 247/2012), la quale ha eliminato il vincolo di pregiudizialità penale nell’ambito del procedimento disciplinare, rende valido quanto si dirà soltanto per i procedimenti disciplinari ancora sottoposti alla previgente normativa.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per risolvere il contrasto giurisprudenziale esistente in relazione all’applicabilità dell’articolo 297 c.p.c. all’ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale. In precedenza, un primo orientamento ammetteva che, in assenza di norme specifiche all’interno della legge professionale, si dovesse ritenere applicabile l’art. 297 c.p.c. anche al procedimento disciplinare, con conseguente riassunzione dello stesso nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale, decorrenti dall’effettiva conoscenza della definizione del processo da parte del COA (cfr. Cass., S.U., 13975/2004); in altre sentenze, invece, si sosteneva che la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale non fosse soggetta ad alcun termine di decadenza, nella considerazione che il procedimento disciplinare nell’ambito di professioni c.d. “protette” persegue l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, mentre il termine decadenziale di cui all’art. 297 c.p.c. è funzionale alla tutela di interessi meramente privati (cfr. Cass. 9281/2005 e Cass., S.U., 16169/2011).
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha precisato che il termine decadenziale in questione si deve necessariamente ritenere applicabile anche al procedimento disciplinare, per due motivi: anzitutto la regola dell’applicabilità delle disposizioni del c.p.c., in via generale, ove manchino norme specifiche all’interno della legge professionale o richiami espressi al c.p.p.; in secondo luogo il fatto che anche i procedimenti volti a realizzare finalità pubblicistiche non possono sottrarsi all’esigenza del rispetto di termini perentori per il compimento di determinati atti, in particolare ove vi sia il rischio di una possibile sospensione a tempo indeterminato del procedimento, in palese violazione del principio della certezza del diritto, nonché del principio della ragionevole durata del processo di cui alla CEDU e alla Costituzione.
Circa l’individuazione del momento iniziale da cui far decorrere il suddetto termine, la Corte di Cassazione ha stabilito (anche in linea con la sent. C.Cost. n. 34/1970) che, stante l’estraneità del COA rispetto al procedimento penale, onde non chiedere allo stesso una diligenza eccessiva nella verifica della cessazione della causa di sospensione, i sei mesi non possono che farsi decorrere dal momento dell’effettiva conoscenza del passaggio in giudicato del procedimento penale da parte del Consiglio dell’Ordine. In tal senso, sarà onere dell’incolpato che sollevi eccezione di decadenza allegare le circostanze di fatto che dimostrino che il COA sia venuto a conoscenza della conclusione del processo penale più di sei mesi prima rispetto all’avvenuta riassunzione del procedimento disciplinare.
A cura di Leonardo Cammunci