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giurisprudenza

Il Procuratore antistatario ha diritto di regresso in caso di pagamento dell’imposta di registro (Cass., Sez. II, 28 luglio 2020, n. 16061)

La Suprema Corte è chiamata a valutare il caso del procuratore, dichiaratosi antistatario nel procedimento di primo grado, avente ad oggetto un pignoramento presso terzi, diveniva assegnatario di una somma per spese procedura, iva e cap di legge, oltre “spese occorrende”.
Tra le suddette spese, il procuratore affrontava anche quella relativa alla registrazione del provvedimento, chiedendone poi il regresso alla società creditrice attraverso due distinti decreti ingiuntivi.
La società creditrice proponeva opposizione che veniva accolta, pertanto il Procuratore adiva la Corte di Cassazione per ivi sentir riformata la sentenza di merito.
La Suprema Corte ha chiarito che il procuratore antistatario, mediante il pagamento delle spese di registrazione della sentenza, si surroga ex art. 1203 c.c. comma 1 n.3, nei diritti del creditore procedente, che era tenuto con altri e per altri al pagamento dell’imposta di registrazione e aveva interesse a soddisfare il debito. Pertanto chiarisce come il Tribunale in sede di appello non abbia fatto corretta applicazione del principio già affermato dalla Corte in tema di pagamento dell’imposta di registrazione dell’ordinanza ex art. 553 c.c.
Per tali motivi accoglie il ricorso compensando le spese.

A cura di Simone Pesucci