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giurisprudenza

Il procuratore speciale non può discostarsi dalla procura ricevuta, né dai limiti in questa contenuti, pena l’illegittimità di quanto posto in essere in forza della medesima. (Cass., Sez. V Pen., 15 settembre 2015, n. 37262)

La sentenza in commento trae origine da un procedimento definito in primo grado mediante il rito dell’applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.. In particolare, l’imputato aveva conferito procura speciale al difensore per il patteggiamento della pena, subordinando detta richiesta alla sospensione condizionale della stessa, beneficio che tuttavia non veniva riconosciuto.
La Suprema Corte, dopo aver riaffermato l’ampio margine di contrattazione del procuratore speciale per la determinazione della pena, richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale lo stesso deve in ogni caso attenersi a quanto voluto e preventivamente indicato da colui che ha rilasciato la procura. Infatti non è consentito al procuratore speciale oltrepassare i limiti della procura ricevuta, né con riferimento alla pena, né tantomeno in relazione ad eventuali condizioni cui sia stato eventualmente subordinato l’accordo. A ben vedere, continua la Corte, “deriva dalla stessa struttura e natura dell’istituto che al procuratore speciale non sia consentito in alcun modo discostarsi dal mandato ricevuto e dai limiti in esso contenuti e che l’eventuale travalica mento sia assolutamente illegittimo”. Pertanto, attesa la presenza di un procura speciale nel quale il ricorrente aveva chiaramente subordinato il concordato alla sospensione condizionale della pena e di un accordo tra difensore e Pubblico Ministero nel quale tale beneficio non era previsto, i Giudici di legittimità concludono affermando che il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto ratificare quel concordato o al massimo disporre la convocazione dell’interessato ex art. 446, co. 5 c.p.p. e che la ratifica del concordato illegittimo determina la nullità della sentenza impugnata, che dunque viene annullata senza rinvio.
A cura di Elena Borsotti