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giurisprudenza

Il rapporto di prestazione d’opera professionale è autonomo da quello correlato alla soccombenza nel giudizio, relativamente alle spese di lite (Cass., Sez. II, 25 gennaio 2018, n. 1864)

La vicenda giunta all’esame della Corte di Cassazione trae origine dall’opposizione proposta da un cliente al decreto ingiuntivo per prestazioni professionali di un avvocato. Dopo la reiezione dell’opposizione sia in primo che in secondo grado,  con la sentenza in epigrafe, la Cassazione  ha confermato un principio importante, ossia che nel caso in cui più avvocati siano stati incaricati dalla difesa, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto ad un onorario nei confronti del cliente, solo in base all’opera effettivamente prestata.

Tale diritto rimane escluso se – essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella – senza che siano state indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica.

Inoltre la Suprema Corte ribadisce che il rapporto di prestazione d’opera professionale è autonomo da quello correlato alla soccombenza nel giudizio, relativamente alle spese di lite, e dalla transazione, con la conseguenza che l’eventuale importo riconosciuto dalla controparte in via bonaria al difensore non può essere considerato automaticamente idoneo a coprire le spettanze dovute all’avvocato in virtù del contratto concluso con il cliente, salvo che diversa volontà delle parti risulti con chiarezza da quest’ultimo accordo.

A cura di Guendalina Guttadauro