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giurisprudenza

Il rapporto tra il principio del silenzio-assenso e quello dell’autotutela del Consiglio dell’Ordine in caso di domanda di iscrizione all’albo presentata da chi abbia patteggiato una pena ex art. 444 c.p.p. (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 12 marzo 2015, n. 653)

Secondo la sentenza in commento la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati, nonostante quanto previsto dall’art. 17, comma 7, l. n. 247/2012, soggiace al principio del “silenzio-assenso” stabilito dall’art. 45 d. lgs. n. 59/2010, che, in materia di professioni regolamentate, richiama l’art. 20 l. n. 241/90, la cui applicazione rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e non del C.N.F.
Decorso il termine di due mesi dalla presentazione della domanda, senza che il Consiglio dell’Ordine competente abbia emesso un provvedimento espresso, essa deve dunque considerarsi accolta, ma qualora l’istante non possieda i requisiti per l’iscrizione all’Albo, il Consiglio dell’Ordine conserva intatto il potere di adottare anche successivamente un provvedimento espresso di diniego in autotutela, che sostituisce quello di tacito assenso.
Tale diniego deve però essere adeguatamente motivato; perciò, nel caso in cui l’istante abbia in precedenza patteggiato una pena ex art. 444 c.p.p. per un reato diverso da quelli espressamente indicati dall’art. 17, lett. g), l. n. 247/2012 (che precludono l’iscrizione all’Albo), il provvedimento in autotutela non può fondarsi esclusivamente sul richiamo alla precedente sentenza di patteggiamento, ma deve essere supportato da una valutazione discrezionale che dia conto della rilevanza sotto il profilo deontologico dei fatti oggetto del procedimento penale.

A cura di Giovanni Taddei Elmi