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giurisprudenza

Il ricorrente non elegge domicilio ed indica la PEC “per le comunicazioni di Cancelleria”: è valida la notifica del controricorso in Cancelleria (Cass., Sez. II, 17 novembre 2016, n. 23412)

A seguito dell’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che dichiara la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare per inadempimento degli acquirenti, la Corte di Cassazione ha modo di pronunciarsi su una serie di questioni processuali interessanti. Innanzi tutto il Supremo Collegio stabilisce che la notifica del controricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione è valida, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma e abbia indicato l’indirizzo PEC con la dicitura «indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere e notificare biglietti e avvisi di cancelleria», escludendo, in tal modo, la notifica degli atti. Quindi asserisce che quando l’avvocato è distrattario, può essere parte nel giudizio solo qualora si contesti il capo della decisione relativo alla distrazione delle spese. Infine ribadisce il principio di autosufficienza del ricorso, in base al quale il ricorrente ha l’onere di redigere il ricorso in modo da consentire al Collegio di esaminare il motivo senza dover consultare il fascicolo di parte o quello d’ufficio, a pena d’inammissibilità.

A cura di Francesco Achille Rossi