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giurisprudenza

Il ricorso per cassazione è inammissibile se si risolve in una richiesta di revisione della valutazione di merito e il vizio di motivazione non è comunque deducibile in caso di c.d. “doppia conforme” (Cass., Sez. Lav., 31 maggio 2019, n. 15014)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, chiamata a decidere dell’impugnazione di un licenziamento disciplinare nell’ambito del relativo giudizio, ricorda alcune importanti ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Anzitutto ci ricorda che la richiesta di revisione delle valutazioni di merito espresse dalla Corte di appello, è inammissibile ed estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

Inoltre la sentenza rileva che ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 – disposizione applicabili anche ai giudizi di impugnazione del licenziamento introdotti con il c.d. Rito Fornero – il vizio di motivazione non è comunque deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme”. Al riguardo, è stato precisato come sia onere del ricorrente in cassazione, per evitare la declaratoria di inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (per “doppia conforme”), indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, per dimostrare che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014; in motivazione Cass. n. 88 del 2019).

Infine la Corte di Cassazione ricorda che è onere del ricorrente, in ossequio al principio di specificità, trascrivere i documenti sui quali si fondano le proprie ragioni o quantomeno indicare in quale atto del giudizio precedente ciò sia stato fatto.

Nel caso di specie l’impugnazione giudiziale del comminato licenziamento disciplinare veniva rigettata sia in primo che in secondo grado, il ricorso per cassazione non conteneva indicazioni in merito alle “diverse” ragioni di fatto che hanno sorretto le due decisioni di merito e, a detta della Corte di Cassazione, si risolveva in una mera richiesta di revisione delle valutazioni di merito compiute nella sentenza impugnata. Inoltre i documenti sui quali veniva fondato il secondo motivo di ricorso non risultano validamente trascritti (almeno nei passaggi salienti per valutare la decisività dei rilievi) e neppure veniva indicato esattamente, in ricorso, in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte gli stessi si trovino (Cass. n. 19048 del 2016).

In applicazione dei suddetti principi dunque il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

A cura di Silvia Ventura