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giurisprudenza

Il ricorso per Cassazione notificato presso il precedente domicilio del difensore deve essere dichiarato inammissibile se era possibile la conoscenza dell’intervenuto trasferimento dello studio (Cass., Sez. III, Ord., 26 giugno 2018, n. 16819)

La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento (già precedentemente indicato con la sentenza n. 7748 – 2016 https://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/sulla-riattivazione-del-procedimento-notificatorio-a-seguito-di-esito-negativo-della-prima-notifica-cass-sez-iii-19-aprile-2016-n-7748/) secondo cui il ricorso per Cassazione notificato tempestivamente presso il precedente indirizzo del difensore della controparte, seguito da una seconda notifica “fuori termini” all’effettivo domicilio, nonostante la conoscenza o conoscibilità dell’intervenuto trasferimento dello studio, dovrà essere dichiarato inammissibile.

Il Collegio sottolinea che il principio secondo cui è legittima la ripresa del procedimento notificatorio, stante l’esito negativo del precedente tentativo  di notificazione, che postula la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione della precedente notificazione, nel caso di specie non trova applicazione.

La Corte, in particolare, sottolinea che costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi dall’assenza dei mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio, al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione, con la conseguenza che ricade su di lui il rischio dell’eventuale esito negativo della notificazione (ed eventuale successiva intempestiva notificazione stessa), fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa a lui non imputabile.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso notificato oltre il termine di cui all’art. 325 o 327 cpc, nel caso in cui il ricorrente non abbia documentato che l’esito della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile all’impossibilità di accertare la detta cancellazione presso l’albo.

A cura di Guendalina Guttadauro