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giurisprudenza

Il rimedio generale di cui all’art. 170 DPR n. 115/2002 trova applicazione anche contro il decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio in sede civile (Cass., Sez. VI, Ord., 8 marzo 2018, n. 5535)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha ribadito un importante principio in tema di gratuito patrocinio.

Il Collegio individua il mezzo impugnatorio avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile nelle forme di cui all’art. 170 del dpr n. 115 del 30 Maggio 2002, che disciplina l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode, ritenendo tale rimedio generale estensibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione.

I presupposti per la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio non coincidono con quelli relativi alla fondatezza della domanda di merito, avendo ad oggetto, oltre che i presupposti reddituali per l’ammissione al patrocinio stesso, la sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte nell’agire o resistere in giudizio.

L’autonomia assoluta del decreto rispetto al provvedimento che definisce il giudizio di merito comporta che, anche laddove la revoca venga pronunciata nel contesto di quest’ultimo, la relativa decisione non può considerarsi un capo autonomo della sentenza di merito, ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta, rimanendo assoggettata al suo mezzo di impugnazione, cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca.

A cura di Guendalina Guttadauro