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giurisprudenza

Il Tar Lazio annulla la regolamentazione ministeriale sulle incompatibilità ed il conflitto di interessi degli avvocati mediatori (T.A.R. Lazio, Sez. I, 1 aprile 2016, n. 3989)

Il Tar Lazio con sentenza in commento ha ritenuto illegittima la disciplina delle incompatibilità del mediatore di cui all’art. 14 bis del D.M. 180/10 come modificato dall’art. 6 del D.M. 139/14.La sentenza del T.A.R. Lazio ha annullato l’art. 14-bis del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 (introdotto dall’art. 6 del D.M. 4 agosto 2014, n. 139), che, nel regolare le materie dell’incompatibilità e del conflitto di interessi del mediatore civile e commerciale ex D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28, non circoscrive il divieto di assumere l’incarico al solo avvocato difensore della parte, ma lo estende anche ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli locali dell’organismo di mediazione.
In particolare con la sentenza in esame il T.A.R. Lazio ha eliminato le incompatibilità ed i conflitti di interesse dei mediatori volti a limitare, soprattutto agli avvocati, la possibilità di svolgere incarichi di mediazione.
Le incompatibilità ed i conflitti di interessi per gli avvocati-mediatori dovranno, dunque, essere stabilite dai regolamenti e dai codici etici degli organismi di mediazione.
L’art. 14-bis comma 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 18.10.2010 n. 180 stabiliva che: “Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali” […] “1…il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali”.
L’annullamento di tale norma da parte del TAR Lazio trova la propria ragion d’essere nella impossibilità per il ministero di disciplinare il tema della imparzialità, della indipendenza e, conseguentemente, le incompatibilità dei mediatori.
Spetterà, dunque, ai singoli organismi di mediazione il compito di dotarsi di un codice deontologico e di un regolamento, riservando al ministero la semplice attività di vigilanza.

A cura di Elisa Martorana