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giurisprudenza

Il termine per il deposito della motivazione della sentenza, quando non sia stato possibile redigerla contestualmente, deve essere espressamente indicato nel dispositivo letto in udienza e possiede rilevanza in relazione alla determinazione ed alla decorrenza del termine per proporre impugnazione. Laddove non espressamente indicato detto termine deve ritenersi quello di giorni quindici previsto dalla legge (Cass., Sez. VI Pen., 7 ottobre 2016, n. 42559)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna a ribadire un consolidato principio relativo ai termini per il deposito della motivazione della sentenza e della relativa incidenza degli stessi sui successivi termini di impugnazione. In particolare, nel caso di specie veniva formulata una richiesta di restituzione nei termini per impugnare ex art. 175 c.p.p., deducendo i richiedenti di aver udito personalmente in udienza l’indicazione del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, circostanza questa che non trovava tuttavia riscontro né nel dispositivo della sentenza, né nel verbale della stessa. I Giudici di Legittimità intervengono dunque a chiarire che “l’indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall’art. 544 c.p.p., comma 3, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza e possiede rilevanza in relazione alla determinazione ed alla ricorrenza del termine per proporre impugnazione”. Non ravvisando diversa esplicita indicazione, la motivazione della sentenza doveva dunque ritenersi correttamente depositata entro il termine di giorni quindici previsti dalla legge. Inoltre, ai fini dell’esclusione del caso fortuito legittimante la richiesta di restituzione in termine ex art. 175 c.p.p., la Corte da un lato evidenzia l’inidoneità delle dichiarazioni prodotte dai ricorrenti a fornire prova dei fatti rappresentati “a fronte del dato inequivoco desumibile dal contenuto (..) del dispositivo letto in udienza (..)” e dall’altro sottolinea non solo la mancata impugnazione di falsità del verbale di udienza da parte degli istanti, ma anche l’assoluta genericità della dedotta nullità del verbale. Per tutti questi motivi rigetta la richiesta di restituzione in termini e condanna il richiedente alle spese del procedimento.

 

 

A cura di Elena Borsotti

 

Allegato:
42559-2016