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giurisprudenza

Il termine per la costituzione dell’appellante si identifica con il momento in cui l’atto viene ricevuto dal destinatario o rientra nella sua sfera di conoscibilità (Cass., Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1663)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato in punto di distinzione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario dell’atto.

Difatti, la Corte Territoriale aveva ritenuto l’appello improcedibile, ex art. 348 c.p.c., poiché l’iscrizione a ruolo era avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Il Collegio ha confermato a tal riguardo come, ai fini dell’osservanza del termine per la costituzione in appello dell’appellante, il giorno della notificazione, di cui agli art. 165 e 347 c.p.c., non sia da identificarsi in quello in cui si realizza un effetto anticipato e provvisorio a vantaggio del notificante, bensì quello in cui si compia il perfezionamento del procedimento notificatorio, ovvero nel momento in cui l’atto venga ricevuto dal destinatario o pervenga nella sua sfera di conoscibilità.

La distinzione tra i due momenti – precisa la Corte – trova applicazione solamente quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare per lui conseguenza negative, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all’ufficiale giudiziario.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio.

A cura di Guendalina Guttadauro