Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere riguardo al momento in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale del diritto dell’avvocato al compenso.
Il termine triennale di prescrizione, a norma dell’art.2957 c.c., inizia a decorrere dall’espletamento dell’incarico conferito dal cliente.
La suprema corte evidenzia come il contratto di patrocinio intercorrente tra avvocato e cliente sia disciplinato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, pertanto, quando l’avvocato presta la propria opera per due gradi di giudizio l’affare può dirsi espletato con la pubblicazione della sentenza di appello; da tale data, dunque, inizierà a decorrere il suddetto termine prescrizionale.
a cura di Fabio Marongiu