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giurisprudenza

Il trattamento economico dell’Avvocatura interna all’INPS non comprende il 2% dell’importo lordo dei crediti recuperati in via legale, a seguito della cessione dei crediti da parte di INPS a S.C.C.I.A. S.p.A., essendo tale quota riservata all’INPS e non all’Avvocatura (Cass., Sez. Lav., 18 febbraio 2015, n. 3243)

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è relativo alla richiesta avanzata da un avvocato dipendente dell’INPS, di pagamento degli onorari per l’attività professionale di recupero crediti svolta in favore della società di cartolarizzazione dei crediti INPS (la S.C.C.I.A. S.p.A.); la misura di tali onorari viene indicata pari alla quota sino al 2% delle somme riscosse e recuperate che INPS avrebbe trattenuto.
La Suprema Corte, ricostruendo la complessa disciplina normativa e contrattuale relativa alla cessione a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione dei crediti contributivi INPS, conferma che la percentuale del 2% richiesta in pagamento dal ricorrente era un corrispettivo di pertinenza dell'INPS e non dell'Avvocatura interna, “posto che i legali dell'INPS, essendo iscritti all'Albo speciale, possono patrocinare solo in nome dell'Ente di appartenenza.”.
Ritiene, inoltre, la Corte che la suddetta percentuale riconosciuta all'INPS costituisce “un compenso forfettario corrisposto da un terzo per i compiti svolti per suo conto che non comprendono solo attività strettamente processuali e richiedenti necessariamente l'intervento di un avvocato dell'Ente, ma anche altri oneri ed attività accessorie e complementari a quelle legali inerenti anche il personale amministrativo degli uffici legali. Ne derivava che non era sostenibile l'assunto degli avvocati interni secondo il quale tale rimborso forfettario, in quanto riferito alle competenze di procuratore ed onorari di avvocato riscosso dall'Ente, spettasse direttamente e per intero agli avvocati ai sensi del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30.”
A cura di Matteo Cavallini