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giurisprudenza

Illegittime numerose disposizioni del Regolamento ministeriale concernente il titolo di “avvocato specialista”, ivi compresa quella che individua i settori oggetto di specializzazione (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2017, n. 5575)

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittime numerose disposizioni contenute nel D.M. 12.8.2015, n. 144, con cui è stato adottato il “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista”.

Confermando la sentenza del TAR Lazio del 14.4.2016, n. 4427, il Consiglio di Stato ha infatti affermato anzitutto l’illegittimità di detto Regolamento nella parte in cui (art. 6, comma 4) prevede che per ottenere il titolo di specialista – in alternativa al percorso formativo biennale – sia necessario sostenere un colloquio davanti al Consiglio Nazionale Forense avente ad oggetto le materie comprese nel settore di specializzazione.

Secondo il Giudice amministrativo, infatti, pur essendo ragionevole e legittima la previsione dello strumento del colloquio quale mezzo per accertare le competenze specialistiche, è viceversa illegittimo il fatto che tale strumento abbia contorni nebulosi e indeterminati, non risultando precisate né le modalità di svolgimento della prova né le competenze e le qualifiche degli esaminatori.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Lazio del 14.4.2016, n. 4424, ha dichiarato illegittimo l’art. 3 del Regolamento, avente ad oggetto la suddivisione dei settori di specializzazione.

Tale suddivisione risulta infatti illogica e intrinsecamente incoerente e contraddittoria giacché, pur prendendo le mosse dalla tradizionale tripartizione tra diritto civile, penale e amministrativo, finisce poi per dilatare eccessivamente il primo settore, suddividendolo in numerosi sotto-settori, mentre non introduce alcuna differenziazione nell’ambito degli altri due, nonostante che nella pratica, nella dottrina e nella didattica anche questi settori conoscano numerosi sotto-settori. Inoltre, ancor più in generale, non risulta chiaro quale sia il criterio ordinatore del Regolamento, dal momento che non appare essere stato seguito né il criterio fondato sulle giurisdizioni, né quello fondato sui settori scientifici universitari, né quello fondato sui codici.

In terzo luogo, il Consiglio di Stato, in accoglimento di un motivo di appello incidentale, ha dichiarato illegittimo il Regolamento nella parte in cui stabilisce un numero massimo di specializzazioni conseguibili: tale previsione, infatti, pur non essendo illogica in sé, lo diventa alla luce della irragionevole suddivisione in settori operata dal medesimo Regolamento, che individua numerosi sotto-settori affini. L’individuazione di un numero massimo di specializzazioni dovrà quindi tenere conto del numero di settori e sotto-settori individuati ed essere coerente con questi.

Infine, il Consiglio di Stato, accogliendo un altro motivo di appello incidentale, ha dichiarato illegittima la previsione regolamentare che introduce una fattispecie di illecito disciplinare (art. 2, comma 3) legata all’utilizzo del titolo di specialista da parte di chi ne sia privo, perché in contrasto con quanto disposto dall’art. 3, comma 3, della Legge professionale, che rimette al codice deontologico l’individuazione dei fatti di rilievo disciplinare.

A cura di Giovanni Taddei Elmi