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giurisprudenza

Importanti principi in tema di pagamento della parcella legale da parte del cliente (Cass., Sez. II, Ord. 12 maggio 2020, n. 8777)

La vicenda sottostante la sentenza commentata concerne un tipico caso di mancato pagamento della parcella legale da parte del cliente ed è l’occasione per la Corte di Cassazione di ricordare alcuni importanti principi.

In primo luogo, la Corte stabilisce che i chiarimenti richiesti dal cliente circa la parcella posso essere disattesi dall’avvocato se risultano pretestuosi in quanto aventi ad oggetto informazioni che, per il loro tenore, sono sintomatiche di un atteggiamento meramente ostruzionistico e dilatorio.

In secondo luogo, la Corte ricorda che nessun vincolo discende per l’avvocato dall’invio di una prima nota specifica, laddove il cliente mostri di non volervi, in realtà, aderire. E ciò sulla base del consolidato principio per cui qualora l’avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi ad esso spettanti, redatta in conformità ai minimi tabellari, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, ben può valutare (salva appunto l’ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente), se esistano elementi – discrezionalmente apprezzabili – che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità.

Infine, la Corte di Cassazione riafferma il principio per cui, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della L. n. 794 del 1942 e della relativa tariffa professionale, devono considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgono al di fuori del processo, purchè strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicchè possano ritenersi preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali (nel caso di specie l’avvocato era stato incaricato di promuovere il giudizio per il risarcimento del danno ed aveva inviato le diffide di pagamento e predisposto l’atto di citazione, poi non depositato a causa della revoca dell’incarico intervenuta prima che si addivenisse al giudizio).

A cura di Alessandro Marchini