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giurisprudenza

In applicazione della nuova legge professionale forense la successione delle norme deontologiche nel tempo segue il principio del favor rei, tuttavia la legge più favorevole applicabile deve essere valutata nella sua integrità (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30993)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, hanno confermato la decisione del C.N.F. che, in conformità al disposto dell’art. 65 comma 5 L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), aveva applicato il principio del favor rei in luogo del previgente principio del tempus regit actum, rideterminando la sanzione irrogata in prima istanza all’Avvocato soggetto a procedimento disciplinare.

Nel caso di specie, nel gennaio 2014, il COA territoriale aveva originariamente comminato all’Avvocato la sanzione della cancellazione dall’Albo per violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, lealtà e correttezza nonché lesione del rapporto fiduciario. A seguito del ricorso presentato, il C.N.F., preso atto dell’entrata in vigore del nuovo codice deontologico e della nuova legge professionale, aveva ritenuto di applicare, in luogo della cancellazione, la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività per il periodo di tre anni.

L’Avvocato ricorreva comunque per Cassazione, ritenendo, da un lato, che il C.N.F. avesse operato un’illecita commutazione di pena e dall’altro che, rilevata l’abrogazione della sanzione della cancellazione, il Consiglio avrebbe dovuto applicare la lex mitior consistente sì nella sanzione della sospensione, ma avuto riguardo al compasso edittale previsto dal vecchio codice deontologico ovvero con una pena compresa tra i due mesi ed un anno e non tra due mesi e cinque anni come previsto dal nuovo codice deontologico. La Suprema Corte rigettava tutti i motivi di ricorso ed in particolare, oltre a confermare la corretta applicazione del principio del favor rei, stabiliva anche che, per la determinazione della sanzione più favorevole da irrogare si dovesse avere riguardo alla sanzione nella sua interezza, senza la possibilità di operare una commistione tra la disciplina attualmente in vigore e quella previgente, come sarebbe accaduto applicando la sanzione della sospensione con riferimento ai limiti edittali previsti dalla legge abrogata.

A cura di Sofia Lelmi