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giurisprudenza

In assenza di adeguata informazione circa i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora sussistenti, deve ritenersi nullo l’accordo sul compenso sottoscritto con il cliente e nulla è dovuto all’avvocato per l’attività svolta (Trib. di Verona, Sentenza, Dott. Vaccari, 6 febbraio 2017, n. 275)

Con la sentenza in commento il Tribunale di Verona afferma un principio rilevante in punto di patrocinio a spese dello Stato e di validità degli accordi sul compenso sottoscritti con il cliente.

Viene anzitutto ribadito che sull’avvocato grava un preciso obbligo informativo al cliente in relazione alla possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Ritiene il giudice di Verona che tale obbligo non possa però ritenersi assolto attraverso una generica dicitura nel corpo della procura alle liti. Più nello specifico nel caso in esame il Tribunale di Verona giudica “generica, di difficile comprensione ed anche fuorviante” la seguente informativa contenuta nella procura alle liti: “dichiara altresì di essere stato informato…della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento nei casi in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità del giudizio“.

Ne consegue, qualora il cliente fosse in effetti in possesso dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e non avesse proposto la relativa domanda di ammissione, la nullità dell’accordo sul compenso sottoscritto tra le parti in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 85, comma 2, DPR n. 115/2002. In ogni caso nulla è dovuto all’avvocato per l’attività svolta in favore del cliente che avesse i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in assenza di una chiara e completa informativa sul punto.

Nel caso in esame l’avvocato procedeva per il recupero delle proprie competenze in ordine alle fasi di studio ed introduttiva del giudizio nei confronti di un ex cliente che all’epoca vantava i requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice di Verona, sulla base delle suddette argomentazioni, concludeva che nulla fosse dovuto all’avvocato per l’attività svolta in favore del cliente che risultava avere i requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, giudicando che non fosse stato destinatario di una chiara e completa informativa sul punto.

A cura di Silvia Ventura