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giurisprudenza

In caso di cancellazione dell’Albo e dalla Cassa Forense non tutti i contributi versati debbono essere restituiti (Cass., Sez. Lav., 10 luglio 2020, n. 14807)

Con la presente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ribadisce alcuni importanti principi in materia di contribuzione alla Cassa Forense.

Si premette che il sistema della previdenza forense è ispirato ad un criterio solidaristico (cfr. Corte Cost. n. 67 del 30 marzo 2018): gli avvocati infatti non solo beneficiano della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dall’art. 38 Cost.

Dall’esistenza del principio solidaristico si ricava che l’obbligo contributivo permane anche allorché l’accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso di specie.

Specifica la Corte di Cassazione che la cessazione del rapporto non fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà, sicché la Cassa non è tenuta a rimborsare l’avvocato di tutti i contributi versati, ma solo i contributi soggettivi.

Nel caso concreto l’avvocato, cancellatosi dall’Albo degli avvocati e dalla Cassa Forense, aveva ottenuto il rimborso dei contributi versati previa compensazione di quelli ancora non versati e contestuale cancellazione del debito iscritto a ruolo. Nel giudizio di merito la Cassa rilevava che la restituzione doveva riguardare i soli contributi soggettivi e che pertanto perdurava una posizione debitoria a carico dell’avvocato. L’avvocato sosteneva invece che non vi fosse alcun credito della Cassa nei suoi confronti, per la mancata operatività del principio solidaristico nell’ipotesi in cui il professionista non possa o non voglia godere del trattamento pensionistico ovvero abbia la prospettiva di godere di altro trattamento. Con la conseguenza che la Cassa avrebbe dovuto restituire tutta la contribuzione versata, senza limitazioni.

Sulla base delle suddette ragioni la Corte di Cassazione rigettava invece il ricorso promosso dall’avvocato, confermando dunque la tesi di Cassa Forense.

A cura di Silvia Ventura