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giurisprudenza

In caso di giudizio di appello promosso contro più parti, il termine di 10 giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante decorre dalla prima notifica e non dall’ultima (Cass., Sez. VI, Ord., 11 marzo 2019, n. 6963)

La Cassazione con la sentenza in commento ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento già sancito con la pronuncia a Sezioni Unite n. 10864/2011 secondo cui il termine di 10 giorni per la costituzione dell’appellante decorre dalla prima notifica e non dall’ultima; con la conseguenza che la violazione del termine di cui all’art. 347 c.p.c. comporta l’inammissibilità dell’appello.

Il ricorrente ha chiesto alla Corte un ripensamento sull’interpretazione fornita ritenendola contraria ai principi del diritto di difesa e del giusto processo nonché frutto di un formalismo esasperato.

La Cassazione, dal canto suo, ha ritenuto che il diritto di difesa non potesse dirsi leso in quanto la costituzione nei 10 giorni decorrenti dalla prima notifica non pregiudica la difesa avendo l’appellante già redatto il proprio atto introduttivo.

Neanche sarebbe violato il principio del giusto processo poiché il processo non si caratterizza per essere senza forme né termini: il diritto di cui all’art. 6 CEDU può, infatti, dirsi leso soltanto quando un’incertezza applicativa (nella specie il decorso del termine per la costituzione) comporti l’imprevedibilità degli effetti giuridici conseguenti. All’epoca della proposizione dell’appello, in particolare, era effettivamente esistente un contrasto interpretativo sulla decorrenza del termine dei 10 giorni: tuttavia, la parte avrebbe dovuto agire nel rispetto del principio di precauzione aderendo alla tesi più restrittiva che faceva decorrere il termine dalla prima notifica e non dall’ultima, come nella tesi sostenuta dal ricorrente.

Infine, l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite – di cui il ricorrente ha chiesto la revisione – non può neanche essere inquadrata come “formalismo esasperato” atteso che all’attore, non ancora in possesso dell’originale notificato, rimane comunque la possibilità di costituirsi mediante il deposito della sola “velina”.

La Cassazione, dunque, confermando l’orientamento seguito a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso.

A cura di Sofia Lelmi