Il Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, in composizione Monocratica, ha pronunciato la sentenza in commento, con la quale viene statuito che, nel caso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, dal mancato esperimento della mediazione delegata dal Giudice, ex art. 5, II° co. del D.Lgs n. 28/10, così come novellato dal D.L. n. 69/13, convertito con modifica dalla L. n. 98/13, ne scaturisce l’improcedibilità della domanda giudiziale di opposizione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivo “ed acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato.”
Tale pronuncia sposa un orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è onere dell’opponente, formalmente convenuto sostanziale, promuovere la mediazione entro il termine indicato dal Giudice, subendo, in caso di sua inattività, l’effetto dell’estinzione del giudizio di opposizione, che condividendo ratio e disciplina con l’estinzione del giudizio di appello, determina anche il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo stesso.
a cura di Lapo Mariani