Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

In sede di mediazione non occorre l’indicazione degli “elementi di diritto”, ma solo delle ragioni di fatto della pretesa (Tribunale di Pordenone, Sent., 18 febbraio 2019)

La sentenza in esame è stata pronunciata all’esito di un giudizio avente ad oggetto una vendita di immobile, nell’ambito del quale l’attore ha domandato la riduzione del prezzo ex art. 1480 c.c. ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni patiti per violazione dei doveri di buonafede e correttezza ex art. 1337 c.c. o ai sensi dell’art. 1440 c.c., oltre al rimborso degli interessi sulla differenza fra prezzo pagato e prezzo ridotto.

Prima di entrare nel merito della vicenda, il Tribunale di Pordenone viene chiamato a decidere sull’eccezione di improcedibilità delle domande, sollevata dal convenuto, per mancato valido esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio prima del giudizio.

Secondo parte convenuta, non sarebbe stata realizzata la condizione di procedibilità in discorso in quanto, in sede di mediazione, parte attrice avrebbe “fatto riferimento solo alla domanda di risoluzione del contratto e non anche alla domanda di riduzione del prezzo azionata nel presente giudizio”.

Il Tribunale di Pordenone ha rigettato l’eccezione sopra riportata, rilevando, in sintesi, che l’art. 4 del d. lgs. 28/2010, quando prescrive la rappresentazione in sede di mediazione di “ragioni della pretesa”, non fa riferimento alla qualificazione giuridica delle pretese, ma solo ai “fatti” ad essa sottesi.

In particolare, “parte convenuta afferma che in sede di mediazione [parte attrice] ha fatto riferimento solo alla domanda di risoluzione del contratto e non anche alla domanda di riduzione del prezzo azionata nel presente giudizio (…) Orbene (…) pur dando per provato quanto affermato dal convenuto, deve ritenersi sufficiente, al fine di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della domanda siano gli stessi, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica della vicenda, operazione riservata al successivo giudizio di merito”.

In altre parole, chiarisce il Tribunale di Pordenone, “l’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione degli “elementi di diritto”, come avviene invece per la citazione, ex art. 163 c.p.c.”.

A cura di Giulio Carano