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giurisprudenza

In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il vizio della sentenza che abbia limitato l’accertamento all’an, senza contestuale liquidazione del quantum, non può essere rilevato dal Giudice adito per la liquidazione, allorché la pronunzia di condanna generica sia passata in giudicato; quest’ultimo Giudicante deve così provvedere sul merito della domanda (Cass., Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21238)

Il Tribunale di Messina accoglieva la domanda presentata da Tizia, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., relativamente ai danni patiti per effetto dell’esecuzione di un provvedimento di sequestro giudiziario ottenuto da Caia, sulla base di un diritto poi giudicato inesistente. Tuttavia il Tribunale, con sentenza del 1993, condannava genericamente Caia “a risarcire i danni da liquidarsi in separata sede”. La Corte di Appello di Messina, adìta in secondo grado, respingeva sia l’appello principale che quello incidentale, con sentenza del 1998. Nel 2001 Tizia, adducendo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello, anche sul punto della condanna generica al risarcimento dei danni, citava in giudizio Caia chiedendo la liquidazione dei danni, che quantificava. Il Tribunale di Messina, sez. distaccata di Taormina, dichiarava inammissibile la domanda sul presupposto della inammissibilità di una condanna generica ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. La Corte d’Appello di Messina riformava la decisione, osservando che (pur essendo condivisibile l’assunto dell’inammissibilità di una condanna generica ai sensi dell’art. 96 c.p.c.) era passata in cosa giudicata la statuizione resa dal Tribunale nel 1993 e confermata dalla Corte nel 1998, e, procedendo alla quantificazione, condannava Caia al risarcimento dei danni in favore di Tizia. A seguito del ricorso di Caia si è infine giunti alla pronuncia in commento della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito quanto segue. In tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., qualora il Giudice funzionalmente competente sulla relativa domanda abbia erroneamente deciso solo sull’ an, rimettendo la questione del quantum a separato giudizio, il Giudice successivamente adito per la liquidazione del danno rimane vincolato dal giudicato formatosi su tale pronuncia. In tal caso, la domanda proposta dal soggetto danneggiato per la determinazione del quantum, davanti al Giudice non funzionalmente competente, non deve essere ricondotta all’art. 96 c.p.c., ma all’art. 2909 c.c. e alla categoria generale dell’actio iudicati. Pertanto il Giudice adìto per la liquidazione, deve provvedere sul merito della domanda, senza che sia  più consentito muovere contestazioni sull’attitudine del fatto a produrre in astratto danni e sulla colpa del soggetto che ne è autore.

A cura di Francesco Achille Rossi