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giurisprudenza

Inammissibile il reclamo presentato in forma cartacea (Trib. di L’Aquila, Presidente Riviezzo, sentenza, 14 luglio 2016)

Nel caso in esame il Tribunale di L’Aquila, nell’ambito di un reclamo avverso una ordinanza emessa all’esito di un giudizio diretto alla reintegrazione nel possesso di un fondo oggetto di spoglio, è stato chiamato a pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, volta a censurare il deposito cartaceo del ridetto atto di reclamo.

Osserva la Corte che l’art. 16 bis, D.L. n. 179/2012, nel testo applicabile al caso di specie, prevede – a decorrere dal 30 giugno 2014 – che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.

L’organo giudicante, richiamando il prevalente orientamento di dottrina e giurisprudenza sul punto, rileva inoltre che “il procedimento di reclamo può essere definito come una nuova decisione sulla domanda cautelare o sommaria effettuata da un diverso giudice non sovraordinato a carattere devolutivo-sostitutivo e che esso, pertanto costituisce la prosecuzione dell’originario procedimento e non una fase successiva e distinta dello stesso”.

Al riguardo, circostanze quali (i) la formazione di un altro fascicolo d’ufficio con attribuzione di un diverso numero di ruolo e (ii) il versamento di un contributo unificato, sono correlate rispettivamente a ragioni di organizzazione della cancelleria (nonché la formazione dei collegi) e di carattere tributario, pertanto non idonee ad incidere sulla natura giuridica del procedimento.

Sulla base di tali premesse, il Tribunale di L’Aquila conclude affermando che il reclamo, in quanto atto della parte già costituita, dovrà essere presentato esclusivamente attraverso modalità telematica a pena di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio.

A cura di Giulio Carano