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giurisprudenza

Inammissibile il ricorso per cassazione in cui, al posto della “esposizione sommaria dei fatti della causa”, venga riprodotto interamente il contenuto letterale degli atti processuali (Cass., Sez. VI, Ord., 16 marzo 2015, n. 5136)

La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza in materia di sinistro stradale resa dalla Corte d’Appello di Bologna, aggiunge una nuova pronuncia che censura i ricorsi che presentino una esposizione sommaria “viziata per eccesso”.
La tecnica dell’ “assemblaggio” o della riproduzione pedissequa in sequenza cronologica degli atti delle precedenti fasi processuali (che nel ricorso oggetto di esame ha prodotto 66 pagine di “svolgimento del processo”) è inidonea ad assolvere il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso.
Nell’ordinanza in commento si precisa inoltre che “l’esposizione sommaria dei fatti di causa” non deve essere confusa con il c.d. “principio di autosufficienza”, oggi espresso nell’art. 366, comma 1, n.6 c.p.c., ma ha il precipuo fine di consentire alla Corte di percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale oggetto della lite ed il suo divenire nelle fasi processuali pregresse.
In sostanza, il ricorrente deve svolgere una attività riassuntiva del fatto sostanziale e processuale con il piglio di uno “storico dello svolgimento del giudizio”, sempre in funzione del procedimento di legittimità.

A cura di Francesco Achille Rossi