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giurisprudenza

Inammissibile la memoria di replica in assenza della memoria conclusionale avversaria (Cons. St., Sez. II, 30 settembre 2019, n. 6534)

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ha precisato che nel processo amministrativo la memoria di replica è ammessa soltanto per replicare alle memorie depositate dalle controparti in vista dell’udienza di discussione, sicché il suo oggetto deve restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali.

Di conseguenza, la memoria di replica non è ammissibile qualora le controparti non abbiano depositato memorie conclusionali, non essendo consentito utilizzare la memoria di replica per rispondere ad atti processuali precedenti alle memorie conclusionali.

Resta ferma, invece, la facoltà di depositare la memoria di replica, in presenza di memorie conclusionali avversarie, anche per la parte che non abbia depositato memoria conclusionale.

A cura di Giovanni Taddei Elmi