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giurisprudenza

Inammissibile la sostituzione dei testi indicati e già ammessi con altri che non siano stati precedentemente indicati (Cass., Sez. II, Ord., 29 marzo 2019, n. 8929)

La Corte di Cassazione è chiamata a decidere sull’asserita violazione dell’art.115 c.p.c., poiché la Corte di Appello, nel decidere in ordine all’impugnazione del capo della pronuncia di primo grado avente ad oggetto la rimozione di una grondaia dal fabbricato del ricorrente, dopo aver dato atto che la prova testimoniale chiesta e già ammessa non era stata espletata a causa del decesso di uno dei due testi e dell’impossibilità a testimoniare dell’altro a causa di gravi patologie, ha ritenuto l’istanza di sostituzione non ammissibile.
Il Ricorrente si doleva di tale determinazione, atteso che tra l’istanza di ammissione dei testi e la loro escussione erano trascorsi quasi quattordici anni e pertanto solo la durata eccessiva del giudizio di merito avesse determinato l’impossibilità per i testi precedentemente ammessi a rendere la loro testimonianza.
La Suprema Corte, confermando l’orientamento già esposto dalla Corte di Appello, ha ribadito che l’assunzione dei testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall’articolo 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa, dal momento che l’obbligo della rituale indicazione e’ inderogabile e che la preclusione prevista dall’articolo 244 cit. codice ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo articolo 245, secondo il quale il giudice provvede sull’ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame, con la conseguenza che la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima della assunzione, con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all’articolo 244 cit..
Se, dunque, nel corso del giudizio di merito, sia sopravvenuta, rispetto alla data della loro proposizione, l’impossibilita’ di assumere la prova offerta per decesso o incapacita’ del testimone, cio’ dev’essere imputato esclusivamente alla parte che, pur avendone l’interesse, non ne abbia proposto l’assunzione preventiva.
Per tali motivi rigettava il ricorso.

A cura di Simone Pesucci