Ai fini dell’incompatibilità all’esercizio delle professione forense, è sufficiente l’iscrizione ad un albo professionale diverso da quelli per i quali e’ consentita, non rilevando che la differente attività professionale sia svolta continuamente o professionalmente e senza che ciò comporti dubbi di costituzionalità, o incompatibilità con la normativa comunitaria.
A cura di Raffaella Bianconi