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giurisprudenza

Incompatibilità tra patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese di lite: la questione è rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione (Cass. Sez. II, Ord., 29 gennaio 2020, n. 1988)

Con la presente ordinanza la Corte di Cassazione, in pubblica udienza – investita in ordine alla compatibilità o meno dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato e della distrazione delle spese di lite – ha disposto la trasmissione del procedimento al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle sezioni unite.

Nel caso concreto sottoposto alla Corte di Cassazione i giudici di merito avevano ritenuto l’incompatibilità tra i due istituti e la prevalenza della distrazione sul patrocinio a spese dello Stato.

Con l’ordinanza in commento, dopo aver ricordato che è stata generalmente affermata l’incompatibilità tra i due istituti, la Corte di Cassazione ripercorre i diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che sono, in sintesi, i seguenti:

a) secondo l’orientamento maggioritario la richiesta di distrazione costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato;

b) secondo altre pronunce tale conclusione non può considerarsi automatica ed è il giudice che deve valutare, tenuto conto di tutte le circostanze di tempo e di luogo, se l’istanza di distrazione proposta debba intendersi solo per il caso di esito favorevole della lite o se debba invece considerarsi rinuncia al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

c) secondo diverso orientamento la mancata reiterazione della richiesta di distrazione, deve intendersi come rinunzia alla distrazione delle spese, con prevalenza dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato;

d) anche la cassazione penale ha risolto il contrasto in favore del patrocinio a spese dello Stato;

e) le sezioni unite, senza peraltro approfondire la questione, hanno indirettamente affermato anch’esse la prevalenza del patrocinio a spese dello Stato.

L’ordinanza 847/2019 con cui la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha rimesso la questione in pubblica udienza rileva che la tutela offerta dai due istituti è profondamente differente. Con l’ammissione al patrocinio, sono assunte dallo Stato, attraverso il meccanismo della anticipazione e della prenotazione a debito, tutte le spese elencate al D.P.R. n. 115, art. 131 che comprendono non solo le spese e gli onorari del difensore, ma la generalità dei costi del processo, compresi quelli relativi agli ausiliari del giudice e ai consulenti tecnici di parte, e questo indipendentemente dall’esito della lite. L’istituto della distrazione delle spese prevede invece che “il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipate” (art. 93 c.p.c.); si tratta di un istituto il cui oggetto è limitato alle spese che il difensore abbia anticipato e agli onorari non riscossi e attraverso il quale la “gratuità” per l’assistito vale nella misura in cui questi risulta vittorioso e vi sia la pronuncia di condanna al pagamento delle spese a carico della controparte.

Per tali ragioni è stata disposta la trasmissione del procedimento al Primo Presidente, per l’eventuale rimessione alle sezioni unite.

A cura di Silvia Ventura

 

Allegato:
1988-2020