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giurisprudenza

Informare e interrompere la prescrizione rientrano nell’ordinaria diligenza del professionista, pena la condanna al risarcimento dei danni inflitta all’avvocato (Cass., Sez. III civile, Ord. 7 novembre 2019 n. 28629)

La pronuncia in commento, ha ad oggetto l’azione di risarcimento danni per responsabilità professionale promossa da un cliente nei confronti di un avvocato.

L’attore riferiva di aver conferito mandato al legale per ottenere la rifusione di danni, materiali e alla persona, subiti a seguito di un incidente stradale; imputava però al professionista di aver fatto prescrivere il diritto al risarcimento dei danni per le lesioni fisiche subite e di non averlo adeguatamente informato in ordine alla possibile prescrizione del diritto.

Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano respinto la domanda dell’attrice, chiarendo che, ottenuto il risarcimento dei danni materiali, il cliente aveva ricevuto e rifiutato un’offerta transattiva per il ristoro delle lesioni fisiche e, malgrado l’avvocato gli avesse suggerito di procedere giudizialmente, non gli aveva conferito la procura ad operare in tal senso: nessuna colpa professionale era quindi addebitabile al legale.

Nell’esaminare il ricorso, la Cassazione rileva innanzitutto come le obbligazioni del professionista sono obbligazioni di mezzo e non di risultato, per cui l’avvocato deve prestare la propria opera perseguendo il risultato sperato, senza però doverlo necessariamente conseguire.

Pertanto, l’eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista non può dipendere tout court dal mancato conseguimento del risultato ma richiede un’attività inidonea a tutelare adeguatamente il cliente, in violazione del parametro di diligenza fissato dall’art. 1176, secondo comma c.c.

A parere della Suprema Corte, porre in essere atti interruttivi della prescrizione rientra nell’ordinaria diligenza richiesta a qualunque avvocato, al pari di dare adeguata informazione in merito al cliente sin dal ricevimento del mandato professionale.

Pertanto, a giudizio della Corte non è condivisibile la valutazione operata dai giudici del merito, secondo i quali l’avvocato non sarebbe stato tenuto a compiere atti interruttivi della prescrizione e neanche avrebbe potuto in assenza di apposita procura alle liti per agire in giudizio.

La Cassazione osserva infatti che non solo l’interruzione del termine può anche essere stragiudiziale ma che il legale non aveva neppure informato il cliente circa la possibile prescrizione del diritto da questi vantato.

Richiamando un principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 2755/2019), la Corte pone l’accento sul fatto che l’obbligo informativo è funzionale alla tutela della posizione giuridica dell’assistito e sussiste per tutta la durata dell’incarico, permanendo anche in caso di revoca o rinuncia al mandato difensivo, e non può essere ostacolato dal mancato conferimento al legale della procura ad agire giudizialmente.

Pertanto, l’avvocato che non compie gli atti necessari ad interrompere la prescrizione rischia di essere condannato a risarcire i danni in favore del cliente, trattandosi di atti ricompresi nell’ordinaria diligenza richiesta al professionista.

La Corte accoglie quindi il terzo motivo di ricorso e cassa sul punto la sentenza della Corte territoriale.

A cura di Corinna Cappelli