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giurisprudenza

Integra abuso di diritto la falsa autocertificazione prodotta in sede di iscrizione da un avvocato stabilito (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2016, n. 15200)

L’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’albo degli avvocati è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001. Tale disposizione prevede semplicemente che l’iscrizione dell’avvocato stabilito presso l’albo speciale sia subordinata all’iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine. Ciò comporta che il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, competente per l’iscrizione, non possa opporre la mancanza di requisiti ulteriori prescritti dall’ordinamento nazionale italiano, salvo che la condotta del richiedente integri un abuso del diritto, cosa che si verifica laddove l’istante abbia prodotto false autocertificazioni.

A cura di Raffaella Bianconi