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giurisprudenza

L’ avvocato extra districtum che non ha eletto domicilio presso la sede dell’ Autorità Giudiziaria adita, ma ha indicato la pec, deve ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni a quell’indirizzo di posta certificata e non in cancelleria (Cass., Sez. Lav., 17 dicembre 2018, n. 32601)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha richiamato l’art. 82 del r.d. n. 37 del 22.01.1934, secondo cui gli avvocati, che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale cui sono assegnati, devono – all’atto di costituzione in giudizio – eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita.

Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore della novella agli artt. 125 e 366 c.p.c., introdotta dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, consegue soltanto ove il difensore non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Se l’avvocato extra districtum ha indicato la pec, allora tutte le comunicazioni e le notificazioni devono essere fatte a quell’indirizzo di posta certificata e non in cancelleria.

L’inidoneità della notifica della sentenza gravata – come nel caso di specie – effettuata presso la cancelleria anzichè mediante pec comporta, dunque, il mancato decorso del termine breve d’impugnazione.

A cura di Guendalina Guttadauro