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giurisprudenza

L’ ufficiale giudiziario non è tenuto a leggere l’atto per desumerne il termine entro cui notificare (Cass., Sez. III, Ord., 4 ottobre 2018, n. 24203)

La vicenda giunta all’attenzione della Corte di Cassazione è quella relativa alla responsabilità risarcitoria dell’ufficiale giudiziario per la tardiva notificazione di un atto stragiudiziale. In particolare si trattava di una dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione nell’acquisto (ex art. 38 Legge n. 392/1978) notificato 21 giorni dopo la richiesta avanzata dalla parte, allorquando erano ormai scaduti i termini di 60 giorni dalla notifica.

Mentre il Tribunale accoglieva la richiesta risarcitoria avanzata dalla società, nel successivo giudizio d’appello la domanda veniva rigettata, con la motivazione che in ipotesi di atto stragiudiziale sarebbe stato irrilevante l’indicazione di un termine entro cui notificare, non sussistendo di fatto un obbligo per l’ufficiale giudiziario di esaminare l’atto o la normativa relativa al contenuto dello stesso.
Ebbene a seguito del ricorso svolto dalla società, la Terza Sezione della Cassazione si è espressa nell’ordinanza n. 24203 del 4 ottobre 2018 confermando il rigetto della domanda risarcitoria. Nella pronuncia in esame i giudici della Corte hanno ribadito come relativamente alla responsabilità civile degli ufficiali giudiziari l’art. 60 c.p.c. preveda solo due singole ipotesi, ovvero: la prima « quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono e dal quale sono stati delegati»; mentre nella seconda ipotesi quando compiono «un atto nullo con dolo o colpa grave». Sul punto la Corte fa inoltre riferimento ad un precedente ed estensivo orientamento giurisprudenziale che – in base a quanto previsto dall’art. 36 del DPR n. 115 del 2002 relativo alla notifica degli atti urgenti – configurerebbe un’ulteriore ipotesi di responsabilità civile dell’ufficiale giudiziario per il ritardo nel compimento dell’atto rispetto al termine legittimamente stabilito dalla parte. Tale interpretazione, definita “elastica” dalla Corte, non potrebbe però essere estesa a tal punto da includere l’ipotesi in cui l’indicazione del termine manchi del tutto (come nel caso di specie) e sia pertanto compito per l’ufficiale giudiziario desumerlo dal contenuto dell’atto da notificare. Quest’ultima tesi non troverebbe infatti alcun riscontro normativo e presupporrebbe a capo dell’ufficiale giudiziario oneri che non troverebbero alcun fondamento nella disciplina giuridica di riferimento.

A cura di Brando Mazzolai