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giurisprudenza

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino a quando non sia revocato, continua a produrre i suoi effetti, pur in caso di composizione della lite: sussiste pertanto l’obbligo dell’Erario di procedere all’anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, per poi procedere al recupero di quanto corrisposto, ove ne sussistano le condizioni (Cass., Sez. II, Ord., 11 aprile 2019, n. 10187)

A seguito del rigetto di una istanza di liquidazione da parte del Giudice di Pace, un’avvocatessa proponeva opposizione di fronte al Tribunale di Salerno. Quest’ultimo rigettava l’opposizione, rilevando che il procedimento cui si riferiva l’istanza in questione si era concluso con provvedimento di cancellazione della causa da ruolo per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo stragiudiziale; poiché la natura sostanziale di ordinanza di estinzione del processo attribuibile a tale provvedimento avrebbe concesso allo Stato il diritto di rivalsa con riferimento alle spese anticipate anche prima dell’estinzione, doveva escludersi il diritto del legale all’anticipazione delle stesse.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’avvocatessa, ha sostenuto che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’obbligo dell’Erario di anticipare le spese all’avvocato per poi procedere al recupero delle stesse nei confronti della parte soccombente (non ammessa al patrocinio) o del richiedente – ove messo nelle condizioni di rimborsare le spese anticipate a seguito della vittoria della causa. Ciò finché il provvedimento di ammissione non venga revocato – per insussistenza dei requisiti reddituali o abuso del diritto – e anche in ipotesi di composizione della lite, in tal caso con obbligazione solidale delle parti. L’esistenza di un diritto di rivalsa dello Stato, dunque, non impedisce, ma anzi implica, il diritto del legale a vedersi anticipate le spese.

A cura di Leonardo Cammunci