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giurisprudenza

L’attività stragiudiziale può essere liquidata in giudizio a titolo di danno emergente nella misura indicata dalle tariffe forensi (Cass., Sez. III, 2 luglio 2019, n. 17685)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione fornisce alcune utili specificazioni in materia di liquidazione delle spese di lite, avuto particolare riferimento alle competenze dovute per l’attività stragiudiziale prestata in favore del cliente.
Anzitutto la Corte di Cassazione ricorda che le spese legali sostenute, dalla parte risultata poi vittoriosa, nella fase precedente alla instaurazione del giudizio, divengono una componente del danno da liquidare e devono dunque essere chieste e liquidate a titolo di risarcimento del danno emergente. Pertanto la spesa per tale attività deve costituire una conseguenza diretta e necessaria dell’eventum-damni” ex art. 1223 c.c., verifica questa che va condotta considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata al fine dell’esercizio del diritto al risarcimento anche nella fase stragiudiziale. La loro liquidazione è dunque soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.
Ciò detto, la Corte di Cassazione chiarisce che tale voce di spesa, pur avendo natura di danno emergente, deve ciò non di meno essere quantificata in applicazione dei parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014.
Nel caso di specie il ricorrente lamentava che nel giudizio di merito non fosse stata liquidata, nella misura richiesta, l’attività stragiudiziale svolta prima dell’instaurazione del giudizio in favore del proprio cliente. La Corte di Cassazione tuttavia, dopo aver rilevato i suddetti principi, evidenzia come, contrariamente da quanto ipotizzato dal ricorrente, il giudice di merito non avesse affatto inteso contestare il tipo di attività svolta dal professionista nella fase stragiudiziale e che pertanto la censura del ricorrente si incentrasse esclusivamente sul quantum in maniera però aspecifica. Per tali ragioni il ricorso veniva dunque dichiarato inammissibile.

A cura di Silvia Ventura